OLIO D'OLIVA - parte 3 -
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI
Seguirò nell'esposizione quanto deriva dalle varie leggi e dai regolamenti sia nazionali che comunitari.
- Oli di oliva vergini: sono tutti quegli Oli ottenuti dalle Olive soltanto mediante processi estrattivi meccanici o altri processi fisici, in condizioni termiche che non provochino alterazioni dell'olio. Questi tipi di olio non devono aver subito alcun trattamento diverso da quelli trattati nel post precedente. Da questa categoria esclusi gli oli ottenuti mediante solventi o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
b) olio di oliva vergine: Olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di g 2 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
c) olio di oliva vergine lampante: Olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a g 3,3 per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di oliva raffinato: Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può superare g 0,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di oliva: Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 1,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di sansa di oliva greggio: Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di sansa di oliva raffinato: Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 0,5per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
- Olio di sansa di oliva: Olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere g 1,5 per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Le denominazioni commerciali sono state rigorosamente codificate dall'U.E. nella direttiva 136/66/CEE, nel regolamento CE 2568/91 e in ultimo il regolamento CE 1989/03. Negli ultimi due regolamenti sono state individuate le categorie di oli di oliva riportate qui di seguito.
Denominazione | Acidità (%) | Note |
Olio extravergine di oliva | ≤ 0,8 | È
ottenuto tramite estrazione con soli metodi meccanici. |
Olio di oliva vergine | ≤ 2,0 | È ottenuto tramite estrazione con soli metodi meccanici. |
Olio di oliva lampante | > 2,0 | È ottenuto tramite estrazione con soli metodi meccanici, ma non è utilizzabile per il consumo alimentare. |
Olio di oliva raffinato | ≤ 0,3 | È ottenuto tramite rettificazione di oli vergini lampanti con metodi fisici e chimici e successiva raffinazione. |
Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini |
≤ 1,0 | |
Olio di sansa di oliva greggio | - | È ottenuto per estrazione con solvente dalle sanse. Presenta una concentrazione di cere >350 mg/kg. |
Olio di sansa di oliva raffinato | ≤ 0,3 | È ottenuto tramite raffinazione. |
Olio di sansa di oliva |
≤ 1,0 |
Il produttore non ha l'obbligo di indicare il grado di acidità sull'etichetta, in questo caso è tuttavia obbligato ad indicare la quantità di perossidi, di cere e l'assorbimento all'ultravioletto.
Olio Biologico
Un olio di oliva prodotto con almeno il 95% di olive ottenute da agricoltura niologica, secondo quanto riportato dal regolamento CE n. 834/2007 (che vieta anche l'utilizzo di OGM o radiazioni ionizzanti) allora l'olio può essere definito olio di oliva biologico. In tal caso sull'etichetta può essere apposta la dicitura bio o biologico e deve riportare il logo di prodotto biologico, i codici dell'organismo di controllo e dell'operatore e l'indicazione dell'origine dell'olio.
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